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Avviso
al Questore, il TAR conferma: non è un'autorizzazione e non si rinnova
annualmente
Il
Ministero dell'interno, con circolare 557/B.17125.13500(9)3, del 7
ottobre 2003, (pubblicata di seguito), ha confermato definitivamente le
indicazioni fornite con precedente nota n.557/B.22262.13500(9)3, del 9
novembre 2001, concernenti l'interpretazione dell'art.75-bis del
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (RD n.773/31),
aggiunto dall'art.8 della legge 18 agosto 2000, n.248, recante "Nuove
norme di tutela del diritto d'autore".
Come si ricorderà, l'art.75-bis stabilisce che "chiunque
intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di
duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a
qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle
attività anzidette, deve darne preventivo avviso al Questore,
che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito
registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno".
Con circolare n. 559/C. 20619. 13500(9)3, del 18 ottobre 2000, il
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, aveva
emanato direttive finalizzate ad uniformare l'applicazione
dell'art.75-bis del TULPS sul territorio nazionale.
La menzionata circolare era stata poi cautelativamente sospesa, in
parte, dal TAR Lazio su ricorso presentato per l'annullamento della
stessa, ed a seguito di tale decisione giurisdizionale il Ministero
dell'Interno, con circolare n.557/B.11867. 13500(9)3, del 24 maggio
2001, ne aveva sospeso l'applicazione fino alla sentenza di merito.
Con la successiva e già menzionata circolare n.557.B.22262.13500(9)3,
del 9 novembre 2001, il Ministero era nuovamente intervenuto in materia,
a seguito delle difficoltà interpretative venutesi a creare - specie in
ordine alla presentazione dell'avviso, al rinnovo dell'iscrizione ed al
connesso regime fiscale - segnalate anche dalla Confesercenti. Dalla
nuova nota ministeriale si evinceva, in breve, che:
a)
l'obbligo del preventivo avviso al Questore e contestuale iscrizione
in apposito Registro non integrano fattispecie di tipo autorizzatorio;
b) considerato che il recente DPR n.311/2001 in tema di semplificazione
dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di
attività disciplinate dal TULPS (sul quale, fra l'altro, sono attese
direttive da parte dello stesso Ministero) ha riconosciuto il carattere
permanente delle autorizzazioni di polizia di cui al Titolo III del
TULPS, e tenuto conto della ratio del provvedimento e del fatto che le
pronunce del TAR non sembrano poter escludere l'applicabilità della
norma anche alla fattispecie di cui all'art.75-bis, gli adempimenti
non devono essere rinnovati annualmente, ma hanno carattere permanente;
c) si rende necessaria una nuova presentazione dell'avviso solo in
caso di modifiche concernenti il titolare, la sede o l'oggetto
dell'attività, al fine delle conseguenti variazioni delle
iscrizioni nel Registro;
d) per quanto concerne il profilo fiscale, l'avviso al Questore va
prodotto in carta semplice e nessun adempimento di bollo è richiesto
per l'iscrizione nel Registro;
e) neppure la ricevuta con attestazione dell'eseguita iscrizione è
soggetta all'imposta di bollo;
f) per ciò che riguarda il contenuto dell'unica comunicazione
che gli interessati sono dunque obbligati a presentare al Questore,
anche avvalendosi delle modalità di cui all'art.38 del DPR n.445/00,
devono essere indicati:
· le
generalità complete;
· il
tipo di attività che l'interessato intende svolgere;
· il
luogo ove la stessa verrà esercitata.
Essendosi
pronunciato definitivamente e nel merito il TAR (invero con sentenza
dell'ormai lontano ottobre 2002), con la conferma dell'orientamento
espresso nelle ordinanze relative alla fase cautelare del giudizio, il
Ministero dell'interno ha inteso fornire un chiarimento ufficiale e
definitivo mediante la circolare in oggetto.
Detta nota ministeriale ribadisce sostanzialmente le indicazioni date
nella richiamata circolare del novembre 2001.
Avv. Giuseppe Dell'Aquila - Ufficio Legislativo Confesercenti
La
Circolare del Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
557/B.17125.13500(9)3 Roma, 07.10.2003
Oggetto:
Annullamento della circolare n.559/C.20619.13500(9)3 del 18 ottobre
2000, avente ad oggetto: "Legge 18 agosto 2000, n.248 recante
"Nuove norme di tutela del diritto d'autore" - Disciplina
autorizzatoria delle attività e regime sanzionatorio - Direttive".
Com'è
noto, la legge n.248 del 18.8.2000, nel riformare la previgente
normativa in materia di diritto d'autore, ha introdotto l'art.75-bis del
t.u.l.p.s. che prevede, per l'esercizio, ai fini di lucro, dell'attività
di produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio o cessione
a qualsiasi titolo di supporti audiovisivi, nonché per la detenzione di
tali oggetti ai fini dello svolgimento delle suddette attività,
l'obbligo del preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta
attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro.
In conseguenza di tale innovazione normativa è stata emanata la
circolare n.559/C.20619.13500(9)3 del 18.10.2000 con cui sono state
diramate direttive miranti ad uniformare sul territorio nazionale
l'attuazione della nuove disposizioni di legge, nonché a fornire -
attraverso la diffusione via Internet - un modello dell'atto di
"preventivo avviso al Questore" che potesse essere utilizzato
dagli operatori interessati.
A seguito delle sfavorevoli pronunce del TAR Lazio e del Consiglio di
Stato, relative alla fase cautelare del ricorso giurisdizionale proposto
avverso la menzionata direttiva da imprese ed associazioni operanti nel
settore dell'editoria, è stata emanata la circolare n. 557/B.11867.
13500(9)3 del 24 maggio 2001 con cui, in esecuzione di dette decisioni
cautelari, è stata sospesa l'efficacia della circolare impugnata fino
all'emanazione della sentenza di primo grado e sono state impartite
direttive circa la disciplina applicabile in attesa della decisione di
merito.
In conseguenza di sopravvenute difficoltà interpretative ed applicative
si è reso necessario fornire, con circolare 557/B.22262.13500(9)3 del 9
novembre 2001, ulteriori indicazioni in ordine alla presentazione
dell'avviso previsto dal menzionato art.75-bis del t.u.l.p.s. ed al
rilascio della ricevuta attestante l'eseguita iscrizione nell'apposito
registro, nonché al connesso regime fiscale.
Nell'udienza di merito, tenutasi il 17.1.2002, il TAR Lazio, con
sentenza n.8395/2002, depositata il 7.10.2002, ha accolto il proposto
ricorso annullando il provvedimento impugnato.
Il giudice amministrativo, in particolare, confermando l'orientamento
espresso nelle ordinanze relative alla fase cautelare del giudizio, ha
affermato che la norma persegue esclusivamente "una finalità di
trasparenza, limitandosi ad introdurre una forma di conoscenza degli
esercenti le attività elencate nella norma stessa, da parte delle
autorità locali di pubblica sicurezza, le quali, ricevuta dagli
interessati l'informazione sull'avvio dell'attività, devono prenderne
nota in un apposito registro". Tale disposizione normativa,
ritiene ancora il TAR, "impone agli interessati solo di dare
"preventivo avviso" della volontà di avviare la nuova attività,
nelle particolari forme e con le modalità espressamente elencate,
mentre obbliga l'autorità esclusivamente al rilascio di una ricevuta,
comprovante l'adempimento, a soli fini probatori ed in corrispondenza
alla contestuale introduzione, nell'art.17-bis, di una sanzione per
l'inadempimento dell'obbligo di informazione.
Ne deriva che l'iscrizione "nell'apposito registro" ha il solo
fine di attestare l'adempimento dell'obbligo e non si pone come una
condizione per l'esercizio dell'attività di produzione e vendita dei
nuovi mezzi di diffusione del pensiero e dell'informazione".
Pertanto, le disposizioni contenute nella circolare
n.559/C.20619.13500(9)3 del 18 ottobre 2000 devono ritenersi annullate
e, contestualmente, si confermano, in via definitiva, le disposizioni
impartite con le sopracitate circolari n.557/B.11867.13500(9)3 del 24
maggio 2001 e n.557/B.22262.13500(9)3 del 9 novembre 2001, significando,
per quanto attiene ai provvedimenti inibitori di competenza del
questore, che la possibilità di sospendere l'esercizio dell'attività,
già prevista dall'art.174-ter della legge 248/2000, è attualmente
contenuta, per effetto delle modifiche apportate dal D.L.vo 9 aprile
2003, n.68, nell'art.174-quinquies della citata legge 248/2000.
La presente circolare è disponibile sul sito internet www.poliziadistato.it.
Si confida nella puntuale osservanza della presente direttiva e si
pregano le SS.LL. di darne la massima diffusione, informandone anche le
associazioni provinciali di categoria.
Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta.
p. Il
Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Il
Vice Direttore Generale preposto al Coordinamento. F.to Procaccini |