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Ordinanza del Tribunale di Cesena sul conflitto ingenerato fra le norme di disciplina del contrassegno Siae e la normativa comunitaria Il 14 dicembre scorso, il Tribunale di Cesena ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia europea in “riferimento al divieto imposto agli stati membri di imporre dazi doganali, restrizioni e misure ad effetto equivalente inerenti l’entrata e l’uscita delle merci”, così come previsto dagli artt. 23 e 27 del Trattato CEE. La questione pregiudiziale riguarda anche l’interpretazione della direttiva del Consiglio 83/189/CEE del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, così come modificata dalla direttiva del Consiglio 88/182/CEE del 22 marzo 1988. L’interpretazione viene sollecitata per verificare se la previsione dell’art. 171 ter, comma I, lett. c) della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (l.d.a.), introdotto in virtù dell’adozione della predetta direttiva del Consiglio 19 novembre 1992 92/100/CEE sia compatibile con la ratio della stessa direttiva 92/100/CEE, nonché con il Trattato della Comunità europea. In sostanza il ricorso è nato da una “questione pregiudiziale” formulata dal legale di una impresa alla quale è stata contestata la legittimità a poter vendere in Italia prodotti audiovisivi, acquistati in un altro paese europeo, perché privi di contrassegno Siae. Il ricorso evidenzia la contraddizione fra il principio di libera circolazione delle merci in ambito comunitario ed i limiti sanciti dalla Legge 633/1947 e successive modificazioni vigente nel nostro Paese, che prevede l’obbligo per tutti i supporti audiovisivi (dischi, dvd, cassette, vhs, ecc..) di vedere apposto il contrassegno Siae sugli stessi quale condizione vincolante per rendere lecito e commercializzabile il prodotto. T E S T O D E L L ' O R D I N A N Z A TRIBUNALE DI CESENA Proc. pen.: ... a carico di ... (difeso dall'avv. prof. Sirotti Gaudenzi del foro di Cesena) Il Giudice Con
ordinanza in merito alla questione pregiudiziale formulata dall’
Avvocato Sirotti Gaudenzi; P.Q.M. Accoglie l’istanza di domanda pregiudiziale come formulata dall’ Avvocato Sirotti Gaudenzi, sospendendo il presente procedimento e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia. |