Finanziaria 2007: le
novità per i negozi
Incentivi per
migliorie in tema di illuminazione, barriere architettoniche e
sostituzione registratori di cassa
L’Aula
di Montecitorio ha dato la fiducia, con 331 voti positivi, a favore del
disegno di legge per la Finanziaria 2007 che introduce, tramite
emendamento dotato di numerosi commi, alcune novità rispetto al testo
originario.
Il comma 76 stabilisce una deduzione dal reddito d’impresa pari al 36%
dei costi sostenuti per i commercianti che effettueranno interventi di
miglioramento relativi all’illuminazione interna (sostituzione degli
apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza, passaggio dalle
lampade a incandescenza a lampade fluorescenti di classe A) ed esterna
(passaggio ad apparecchi illuminanti ad alto rendimento dotati di
lampade a vapori di sodio o lampade a ioduri metallici), integrati da
regolatori del flusso luminoso.
Al fine di incentivare l’abbattimento delle barriere architettoniche
negli esercizi commerciali, il comma 106 dell’emendamento sancisce la
creazione di un fondo di 5 milioni di euro che erogherà contributi ai
gestori delle attività che, dopo essere intervenuti in proprio per
abbattere le barriere architettoniche presenti nei loro esercizi,
presenteranno domanda di rimborso documentata entro il 31 dicembre 2007.
Per quanto riguarda i nuovi registratori di cassa, il comma 54
stabilisce che gli apparecchi immessi sul mercato dal 1 gennaio 2008
dovranno essere idonei alla trasmissione telematica dei dati prevista
dai commi 33 e seguenti. Per questi apparecchi è consentita la deduzione
integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state
sostenute, anche in deroga a quanto stabilito in precedenza (art. 102,
Testo unico delle imposte sui redditi, d.p.R. 22 dicembre 1986 n. 917).
Gli stessi apparecchi saranno anche esenti dalla verifica periodica
prevista dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del
28 luglio 2003 e, effettuando trasmissione telematica dei dati, emettono
scontrino non avente valenza fiscale. |