La Cassazione:
"scaricare file non è reato se manca il lucro"
Scaricare da internet film, musica o programmi tutelati dal diritto
d'autore non è reato se questo non implica alcun guadagno economico.
Almeno se le condotte sono state poste in essere prima del 2000. La
Terza sezione penale della Cassazione, sentenza n. 149 ha così annullato
la condanna a tre mesi e 10 giorni di reclusione inflitta dalla Corte
d'appello di Torino a due giovani, che avevano scaricato e condiviso in
rete tramite un computer di un'associazione studentesca del Politecnico
di Torino file musicali, film e software protetti da copyright. I due
ragazzi condannati dalla corte torinese avevano sviluppato una
cosiddetta «rete p2p» ( peer to peer) per scambiare file con altre
persone collegate a internet.
Il sistema era semplice: bastava collegarsi via Ftp ( File transfer
protocol) a un server installato nel computer di un'associazione
studentesca del Politecnico di Torino. Per poter ottenere le chiavi
d'accesso occorreva condividere la propria scorta di musica, film,
videogiochi o software. Tutto spesso protetto dalla legge sul diritto
d'autore. Una filosofia di scambio «do ut des», alcuni direbbero di
democrazia nella fruizione dei prodotti culturali,diffusissima su
internet, che permetteva a tutti di scaricare file gratis dalla rete.
Per i giudici della Corte, le condotte, poste in essere prima del 2000
(quando c'è stata una riforma della disciplina del diritto d'autore),
non sono punibili perché non è stato realizzato alcun vantaggio
economico: la sanzione penale (prevista dagli articoli 171 bis e ter
della legge sul diritto d'autore, la n. 633/1941) sarebbe infatti
scattata solo per quei comportamenti, in violazione del copyright, che
fossero stati realizzati «a scopo di lucro». Una nozione di cui la Corte
dà un'interpretazione assai circoscritta, ritenendo che deve intendersi
come«un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento
patrimoniale da parte dell'autore del fatto, che non può identificarsi
con un qualsiasi vantaggio di altro genere; né l'incremento patrimoniale
può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall'uso di
copie non autorizzate di programmi o altre opere dell'ingegno».
In seguito le norme sono parzialmente cambiate.Sia pure per un breve
periodo, è stata introdotta una nozione più ampia e cioè il fine di
«profitto », che comprendeva anche vantaggi più ampi e meno strettamente
misurabili rendendo più facile la punibilità. Dal 2004 però si è tornati
al fine di lucro almeno per quanto riguarda il 171 ter. La Cassazione,
con l'unico accenno alle norme che sarebbero state applicabili oggi, ne
ha preso atto, ricordando che la soglia della punibilità è rimasta ferma
all'ipotesi che il fatto venga commesso «per fini di lucro».
La Corte non ha però considerato una modifica alle norme sul diritto
d'autore che oggi avrebbe forse scelto di applicare e che esiste solo
dal 2005: è infatti prevista una multa (sanzione penale) che può
arrivare a 2.065 euro per chi «mette a disposizione del pubblico,
immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di
qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte diessa». Una
norma che ai due giovani torinesi non si poteva applicare in nome del
principio del favor rei.
Per Giorgio Assumma, presidente della Siae, «la Cassazione ritiene, in
primo luogo, che uno scambio di opere dell'ingegno tra un numero di
fruitori, attuato con un mezzo di facile diffusione come internet,
configuri di per sè un uso personale. Ma è proprio l'ampiezza della
cerchia a cui, nel caso esaminato, è stata data la possibilità di
accedere alle opere scaricate che fa venir meno l'ambito personale».
Il colonnello Umberto Rapetto, comandante del Gat, il nucleo speciale
frodi telematiche della Guardia di Finanza, osserva invece che«la
presunta non configurabilità del reato, perché nello scambio di file non
ci sarebbe scopo di lucro, è basata su un presupposto sbagliato: per
esempio, è già un guadagno il non spendere i soldi del prezzo di
copertina di un Cd musicale,una mancata spesa è già un profitto». (Dal
"Sole 24 ore") |